Da oggi, in virtù di quanto disposto dal decreto-legge 127 del 21 settembre 2021 che contiene le regole del “green pass sul lavoro”, i lavoratori di tutte le amministrazioni pubbliche ex art.1 comma 2 d.lgs. 165/2001, quindi anche i comuni, devono essere in possesso del green pass (certificazione verde) per l’accesso agli uffici.
Nelle nuove FAQ sull’applicazione dell’obbligo di green pass nella PA (DPCM 12 ottobre 2021) e sul rientro in presenza dei dipendenti pubblici (DPCM 23 settembre 2021 e DM 8 ottobre 2021), continuamente aggiornate sul sito del Dipartimento della funzione pubblica, sul sito di Formez PA e sul sito di Linea Amica, si evidenzia che:
Per la prima dose dei vaccini anti covid che ne richiedono due, il pass ha validità a partire dal 15° giorno dalla somministrazione fino alla dose successiva. A vaccinazione completata (quindi anche per i monodose), la certificazione ha validità per 270 giorni (circa nove mesi) dalla data di somministrazione. Con tampone negativo, il nuovo decreto estende a 72 ore la validità del tampone molecolare, mentre resta a 48 ore quella del test antigenico. Nei casi di guarigione da covid, ha validità per 180 giorni (6 mesi).
Come si fa ad avere il green pass? Si può scegliere tra canali digitali e canali fisici. La disponibilità della certificazione viene comunicata tramite email o sms (ai contatti indicati in fase di prestazione sanitaria: vaccinazione, test o guarigione) con un codice per scaricarla. Si può ottenere il pass attraverso Immuni, dotata di una funzione che consente di scaricare la certificazione inserendo il numero e la data di scadenza della propria tessera sanitaria e il codice (AUTHCODE) ricevuto via email o sms ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria. Con App IO, attraverso una notifica sul proprio dispositivo mobile, gli utenti che abbiano effettuato l’accesso con la propria identità digitale (SPID/CIE), potranno visualizzare la propria certificazione direttamente dal messaggio.
Attivo anche il sito dedicato del governo (www.dgc.gov.it) da dove è possibile utilizzare l’identità digitale (SPID/CIE) per acquisire il pass. In alternativa è possibile inserire il numero e la data di scadenza della propria tessera sanitaria (o in alternativa il documento d’identità per coloro che non sono iscritti al Sistema sanitario nazionale) e il codice (AUTHCODE) ricevuto via email o SMS ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria. Altra opzione è accedere al proprio Fascicolo sanitario elettronico regionale. In caso di difficoltà ad accedere alla certificazione con strumenti digitali, è possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta, o al farmacista, che potranno recuperare la certificazione grazie al Sistema tessera sanitaria. Porta con te il codice fiscale e i dati della tessera sanitaria che dovrai mostrare loro. La certificazione verde Covid-19 sarà consegnata in formato cartaceo o digitale.
Il green pass è richiesto per accedere a: feste per cerimonie civili e religiose; Rsa; ristoranti al chiuso; spettacoli aperti al pubblico; eventi sportivi; musei; piscine; palestre; centri benessere; sagre; fiere; convegni; parchi divertimento; centri culturali; sale scommesse; concorsi pubblici. Serve anche per utilizzare i seguenti mezzi di trasporto: aerei; navi e traghetti di trasporto interregionale, tranne nello Stretto di Messina; treni Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; autobus che collegano più di due regioni. A partire da venerdì 15 ottobre, anche tutti i lavoratori del settore pubblico e privato dovranno possedere la certificazione verde Covid-19.
Non è richiesta la certificazione verde ai bambini sotto i 12 anni, esclusi dalla campagna vaccinale; ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica; ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il Covid-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.
Si prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione dello stesso; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per coloro che sono colti senza la certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.
Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della Salute.
L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.
Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.
NB – Un tampone antigenico negativo vale come ‘green pass’ per 48 ore dalla sua effettuazione.
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