Scatta il green pass obbligatorio per i lavoratori

Dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021 obbligatorio il certificato verde per accedere sui luoghi di lavoro pubblici e privati. Il documento obbligatorio per dipendenti, amministratorio e consulenti del Comune ma non per i cittadini che si rivolgono all'ente.

Da oggi, in virtù di quanto disposto dal decreto-legge 127 del 21 settembre 2021 che contiene le regole del “green pass sul lavoro”, i lavoratori di tutte le amministrazioni pubbliche ex art.1 comma 2 d.lgs. 165/2001, quindi anche i comuni, devono essere in possesso del green pass (certificazione verde) per l’accesso agli uffici.

Nelle nuove FAQ sull’applicazione dell’obbligo di green pass nella PA (DPCM 12 ottobre 2021) e sul rientro in presenza dei dipendenti pubblici (DPCM 23 settembre 2021 e DM 8 ottobre 2021), continuamente aggiornate sul sito del Dipartimento della funzione pubblica, sul sito di Formez PA e sul sito di Linea Amica, si evidenzia che:

  • l’obbligo va rispettato anche dai visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo, come per lo svolgimento di una riunione o la partecipazione a un congresso;
  • i titolari di cariche elettive, di cariche istituzionali di vertice e i componenti di organi, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per accedere ai luoghi in cui esercitano le loro funzioni devono possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19, salvo esenzioni dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica;
  • l’accesso dei dipendenti pubblici ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di in tema di green pass, ferme le conseguenze disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto a seguito di segnalazione. È ammesso il pagamento in misura ridotta secondo le disposizioni di cui all’art. 202, commi 1, 2 e 2.1, del Codice della strada;
  • il datore di lavoro che omette i controlli o che non adotta le misure organizzative per l’organizzazione delle verifiche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro;
  • le amministrazioni che hanno già approvato i POLA (Piani organizzativi per il lavoro agile) potranno continuare con lo smart working, nelle more della definizione dei PIAO (Piani integrati di attività e organizzazione), fermo restando lo svolgimento di tutta la capacità operativa in presenza per la fruizione dei servizi da parte dell’utenza.

Quanto dura e come si scarica il Green Pass

Per la prima dose dei vaccini anti covid che ne richiedono due, il pass ha validità a partire dal 15° giorno dalla somministrazione fino alla dose successiva. A vaccinazione completata (quindi anche per i monodose), la certificazione ha validità per 270 giorni (circa nove mesi) dalla data di somministrazione. Con tampone negativo, il nuovo decreto estende a 72 ore la validità del tampone molecolare, mentre resta a 48 ore quella del test antigenico. Nei casi di guarigione da covid, ha validità per 180 giorni (6 mesi).

Come si fa ad avere il green pass? Si può scegliere tra canali digitali e canali fisici. La disponibilità della certificazione viene comunicata tramite email o sms (ai contatti indicati in fase di prestazione sanitaria: vaccinazione, test o guarigione) con un codice per scaricarla. Si può ottenere il pass attraverso Immuni, dotata di una funzione che consente di scaricare la certificazione inserendo il numero e la data di scadenza della propria tessera sanitaria e il codice (AUTHCODE) ricevuto via email o sms ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria. Con App IO, attraverso una notifica sul proprio dispositivo mobile, gli utenti che abbiano effettuato l’accesso con la propria identità digitale (SPID/CIE), potranno visualizzare la propria certificazione direttamente dal messaggio.

Attivo anche il sito dedicato del governo (www.dgc.gov.it) da dove è possibile utilizzare l’identità digitale (SPID/CIE) per acquisire il pass. In alternativa è possibile inserire il numero e la data di scadenza della propria tessera sanitaria (o in alternativa il documento d’identità per coloro che non sono iscritti al Sistema sanitario nazionale) e il codice (AUTHCODE) ricevuto via email o SMS ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria. Altra opzione è accedere al proprio Fascicolo sanitario elettronico regionale. In caso di difficoltà ad accedere alla certificazione con strumenti digitali, è possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta, o al farmacista, che potranno recuperare la certificazione grazie al Sistema tessera sanitaria. Porta con te il codice fiscale e i dati della tessera sanitaria che dovrai mostrare loro. La certificazione verde Covid-19 sarà consegnata in formato cartaceo o digitale.

Il green pass è richiesto per accedere a: feste per cerimonie civili e religiose; Rsa; ristoranti al chiuso; spettacoli aperti al pubblico; eventi sportivi; musei; piscine; palestre; centri benessere; sagre; fiere; convegni; parchi divertimento; centri culturali; sale scommesse; concorsi pubblici. Serve anche per utilizzare i seguenti mezzi di trasporto: aerei; navi e traghetti di trasporto interregionale, tranne nello Stretto di Messina; treni Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; autobus che collegano più di due regioni. A partire da venerdì 15 ottobre, anche tutti i lavoratori del settore pubblico e privato dovranno possedere la certificazione verde Covid-19.

Non è richiesta la certificazione verde ai bambini sotto i 12 anni, esclusi dalla campagna vaccinale; ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica; ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il Covid-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

I controlli e le multe

Si prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione dello stesso; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per coloro che sono colti senza la certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.

Tamponi calmierati

Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della Salute.

L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.

Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.

NB – Un tampone antigenico negativo vale come ‘green pass’ per 48 ore dalla sua effettuazione.

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