Ordinanza Sindacale sulla pulizia e manutenzione dei terreni e delle aree di pertinenza delle strade del territorio comunale

Con propria Ordinanza nr. 118 del 09/11/2018 il Sindaco Alberto Latini ha disposto che  tutti i proprietari di terreni, a qualsiasi uso destinati, ed a coloro che, per patto contrattuale, siano fruitori degli stessi, in quanto confinanti con le strade provinciali, comunali, v.a.sp. e/o vicinali di uso pubblico nonché corsi d’acqua, ricadenti sul territorio del Valmontone (Rm), provvedano a :

1.Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, massi lapidei o da altri materiali, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi natura;

2.Abbattere eventuali piante pericolose che minaccino di cadere sulla sede stradale perché secche, aggredite da edera, protese o piegate verso la strada, o per qualsiasi altra causa;

3.Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero, che nascondono la segnaletica  o  ne  limitano  la  leggibilità,   restringono  o  danneggiano   le  strade  o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade, ovvero diminuiscono o impediscono l’illuminazione delle strade e minacciano l’integrità dei centri luminosi;

4.Potare le siepi radicate sui propri fondi che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada, sentiero, cavalcatoria, tratture confinante;

5.Potare gli alberi che possono provocare danni ed interruzioni alle linee elettriche e telefoniche;

6.Provvedere allo spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche, così da favorire il regolare deflusso delle stesse e la loro immissione nei fossi e negli scarichi principali;

7.Conservare i fabbricati ed i muri di qualsiasi genere, in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade;

8. Mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno,   lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada e di evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi;

Gli interventi suddetti, dovranno essere eseguiti entro 30 (trenta) giorni, dalla data di emissione dell’ordinanza, ed essere ripetuti, ciclicamente, ogni qual volta, se ne ravvisi la necessità;

In caso di inottemperanza, al presente provvedimento, l’Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell’effettuazione dei lavori indispensabili, in danno degli inadempienti, con la relativa sanzione amministrativa prevista dalla legge, fatta salva ogni ulteriore e più grave responsabilità;

Il Comando di Polizia Locale, l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Ambiente e Patrimonio dell’Ente Comunale, provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati, qualora inadempienti, per l’accertamento delle eventuali violazioni e per il recupero immediato delle spese sostenute;

Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente Ordinanza, l’inadempiente rimborserà direttamente ogni danno unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.

Copia integrale dell’Ordinanza è pubblica nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet nonché sull’Albo Pretorio On Line.